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Con il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 pubblicato in S.O. della G.U. n. 103 del 5.5.2017 recante “Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50” è stato emanato il cd. “decreto correttivo” del Codice dei contratti pubblici. Ecco le principali novità: a) viene cambiata la rubrica del d.lgs. n. 50/2016 che passa da “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” a “Codice dei contratti pubblici” (art. 1); b) alle definizione di cui all’art. 3 vengono introdotte o modificate le seguenti definizioni (art. 4): - «lavori di categoria prevalente» ossia quelli di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara (lett. oo-bis); - «lavori di categoria scorporabile» ossia la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria  prevalente e comunque di importo superiore al 10  per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11 (lett. oo-ter); - «manutenzione ordinaria» ossia, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità (lett. oo-quater); - «manutenzione straordinaria» ossia >>, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità (lett. oo-quinquies); - «concessioni di lavori» costituiscono concessioni di lavori, oltre alla mera esecuzione degli stessi, anche alternativamente le attività di “progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori” (lett. uu); - «principio di unicità dell’invio » ossia il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.  Tale  principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati (lett. gggg-bis); - «unità progettuale» ossia il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto (lett. gggg-ter); - «documento di fattibilità delle alternative progettuali» ossia il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico (lett. gggg-quater); - «programma biennale degli acquisti di beni e servizi» ossia il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta (lett. gggg-quinquies); - «programma triennale dei lavori pubblici» ossia il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta (lett. ggggg-sexies); - «elenco annuale dei lavori» ossia l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso (lett. ggggg-septies); - «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi» ossia l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso (lett. ggggg-octies); - «quadro esigenziale» ossia il documento che viene redatto ed approvato dall’amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell’intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla  tipologia dell’ opera o dell’ intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell’intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati, il cui contenuto minimo sarà enucleato con d.m. di cui all’art. 23, comma 3 (lett. ggggg-nonies); - «capitolato prestazionale» ossia il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali,  che deve assicurare l’opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l’opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione (lett. ggggg-decies); - «cottimo » ossia l’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’appaltatore (lett. ggggg-undecies); c) estensione dei principi di cui all’art. 4 anche ai contratti attivi (art. 5); d) in merito al campo di applicazione dei Codice è escluso nella persona giuridica controllata in cui non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, precisandosi alla lett. c), comma 1 dell’art. 6 del Codice, che non devono comportare controllo o potere di veto e fermo restando le forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (art. 6); e) viene chiarito all’art. 14 del Codice che quest’ultimo non trova applicazione neppure per le concessioni aggiudicate nei settori cd. speciali (art. 7); f) all’art. 17, comma 1, lett. d) punto 2) viene chiarito che il Codice non trovi applicazione neppure per l’attività di consulenza legale in preparazione di procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali (art. 8); g) viene introdotta una nuova ipotesi di esclusione all’art. 17-bis “l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448” (art. 9); h) inserimento dell’obbligo di approvare, prima del programma triennale dei lavori, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, chiarendo che gli obblighi di programmazione non attengono ai soggetti aggregatori ed alle stazioni di committenza (art. 11); i) è introdotta all’art. 23, comma 3-bis del Codice la progettazione semplificata per le manutenzione ordinarie fino a 2,5 milioni di euro, che sarà definita con apposito decreto ministeriale. Si prevede, altresì, che lo studio di fattibilità (che ora deve contenere anche valutazioni/diagnosi energetiche) in casi specifici possa essere articolato in due fasi, precisandosi al comma 5-vis del medesimo art. 23 che per le opere proposte in variante urbanistica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare (art. 13); l) viene introdotto all’art. 23, comma 16 l’obbligo – per gli appalti di lavori e di servizi – di scorporare i costi di manodopera, prescrivendo che “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara  i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso” (art. 13, comma 1, lett. i). Ciò trova conferma all’art. 60, comma 10 in forza del quale si stabilisce che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ad eccezione che (art. 60): - di sola fornitura; - servizi di natura intellettuale; - affidamenti fino alla soglia di 40.000€ m) viene chiarito che i servizi cd. «attinenti all’architettura e all’ingegneria» includono anche il collaudo ed il  coordinamento della sicurezza della progettazione. Si precisa inoltre che (art. 14): - le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata; - nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali; n) viene precisato che prima di procedere di mettere a gara l’esecuzione dei lavori il progetto debba essere preventivamente validato tant’è che la lex specialis deve recare i relativi estremi ed, inoltre, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica (art. 16); o) per gli appalti misti si precisa che nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 35 (art. 18); p) viene precisato all’art. 29 del Codice che il termine d’impugnazione di trenta giorni del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni (che devono recare, prima dell’intestazione o in calce,  la data di pubblicazione sul profilo del committente) di cui all’art. 120, comma 2-bis c.p.a. inizia a decorrere dal momento in cui tali atti“sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”. Viene, invece, abrogato l’obbligo di pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti (art. 19); q) si specifica all’art. 30 del Codice che gli aggiudicatori non soltanto di lavori ma altresì di appalti di servizi e forniture sono tenuti ad applicare “il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”, mentre viene soppressa la previsione secondo la quale “In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile” (art. 20); r) per gli affidamenti diretti d’importo inferiore a 40.000€ si stabilisce all’art. 32, comma 2 del Codice che “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto  tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”, anche senza previa consultazione di più operatori economici (artt. 21 e 25, comma 1, lett. b, n. 1). Inoltre in tal caso la stazione appaltante ha facoltà di non richiedere il versamento di una cauzione né provvisoria né definitiva (art. 59); s)  estensione della verifica dei requisiti nei confronti del solo aggiudicatario per tutte le tipologie di procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, mentre per il MEPA la verifica viene fatta da CONSIP a campione per la fascia sotto i 40.000€ (art. 25); t) sono state apportate alcuni lievi modifiche all’art. 38 in materia di accreditamento di stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 27); u) viene precisato che è fatto divieto all’art. 41 di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme (art. 28); v) è stata riscritta la previsione in materia di qualificazione dei consorzi stabili (aggiungendovi i contratti di rete) ai sensi dell’art. precisandosi che “possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni” (art. 31); z) si precisa, altresì, la sostituibilità delle imprese consorziate o per il contratto di rete in caso di fallimento o di recesso, purché non finalizzata ad eludere la mancanza di requisiti di partecipazione ed a livello più generale viene consentita  la sostituibilità dell’impresa anche per la perdita di requisiti generali o speciali in fase di esecuzione anche in fase di gara. Il recesso è possibile anche nel caso in cui il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto (art. 32); aa) ai sensi dell’art. 50per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, diviene obbligatorio inserire negli avvisi e negli inviti clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (art. 33); bb) si supera il divieto di porre in gara, l’esecuzione di lavori insieme alla relativa progettazione esecutiva quando l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, purché vi sia adeguata motivazione nella determinazione a contrarre. Inoltre, all’art. 59, comma 3 vengono ora definite con maggiore precisione le offerte “irregolari” ovvero quelle che (art. 38): - che non rispettano i documenti di gara; - che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara; - che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. Invece non sono più considerate inammissibili le offerte che: -  sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara; - l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. Infine, viene specificato che “per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura”; cc) viene prevista la possibilità che il RUP possa far parte della commissione di gara, mentre viene abrogata la previsione dell’art. 77, comma 12 che regolamentava il regime transitorio in vista dell’entrata in funzione dell’albo ANAC dei commissari di gara (art. 46); dd) sono apportate alcune modifiche all’art. 80 in materia di requisiti generali. Si precisa ora che (art. 49): - tra i soggetti che devono rendere dichiarazioni vi sono anche “institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri”; - gli obblighi previdenziali devono essere rispettati anche per casse previdenziali diverse dall’INPS; - costituisce clausola di esclusione l’aver rilasciato false dichiarazioni (lett. f-bis e f-ter); ee) si precisa che i requisiti di cui all’art. 80 devono permanere anche durante la fase di esecuzione del contratto (art. 50); ff) si specifica che in caso di soggetti raggruppati nelle varie forme di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) il bando deve indicare “le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”, mentre viene eliminato il soccorso istruttorio cd. «a pagamento» sostituendosi il comma 9 dell’art. 83 con il seguente “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa” (art. 52); gg) sono apportate modifiche al rating d’impresa di cui all’art. 83, comma 10 del Codice (art. 52, comma 1, lett. e), nonché al Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di cui all’art. 84 (art. 53); hh) l’obbligo da parte della stazione appaltante di richiedere a seguito dell’aggiudicazione di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87, è ora limitato alla sola aggiudicataria essendo stata escluso il richiamo a quella che segue in graduatoria (art. 54); ii) si precisa che il DURC debba essere acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti in sede di verifica dei requisiti (art. 55); ll) in materia di avvalimento di cui all’art. 89 è stato espunto il riferimento alla SOA (avvalibilità che pare tuttavia confermato dalle modifiche apportate al comma 11), mentre viene precisato che “il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria” e che “il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento” a pena di risoluzione del contratto di appalto (art. 56); mm) si precisa che il versamento delle garanzie di cui all’art. 93 possa essere effettuato anche in contanti o con assegno circolare e viene prevista anche “la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese” (art. 59); nn) viene specificato che nell’offerta economicamente più vantaggiosa il peso del prezzo non può superare il 30% (art. 60); oo) sono apportate modifiche ai sistemi matematici di determinazione dei parametri di riferimento per il calcolo della soglia di cui all’art. 97, comma 2 (art. 62), nonché in materia di collaudo (art. 66); pp) in materia di subbalto si specifica che “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare”. Viene, altresì, precisato che  il subappalto può essere autorizzato se (art. 69): - l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; Invece, l’obbligo d’indicazione della terna dei subappaltatori viene limitato ai seguenti casi: - qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie eurounitarie; - oppure quando, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; qq) viene modificata la disciplina in materia di  durata dei contratti stabilendosi che I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori (art. 70): - le soglie eurounitarie; - il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni. Vengono inoltre lievemente modificate le condizioni di trasmissione all’ANAC delle varianti; rr) la sospensione dell’esecuzione di un contratto di appalto ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice è ora limitata non più per esigenze di finanza pubblica ma bensì alla circostanza che dette esigenze devono risultare sopravvenute (art. 71); ss) viene chiarito all’art. 108, comma 1-bis del Codice che per le ipotesi di risoluzione del contratto non trova applicazione l’art. 21-nonies l. n. 241/90 (art. 72); tt) nell’ambito procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione ai commi 3 e 4 dell’art. 110 viene eliminato il parere dell’ANAC (art. 74); uu) gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte del personale delle stazioni appaltanti sono estese agli appalti di servizi e di forniture, mentre il comma 2 dell’art. 113 viene sostituito dal seguente “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione” (art. 76); vv) viene introdotto l’art. 113-bis del Codice in materia di certificati di pagamento e di penali contrattuali (art. 77); zz) in materia di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando si esclude i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, nonché quelli di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali (art. 78); aaa) per appalti relativi a beni culturali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro (art. 92); bbb) sono introdotte modifica in materia di concorsi di idee e di progettazione (artt. 93-97); ccc) sono state introdotte variazioni al testo dell’art. 163 del Codice in materia di lavori di somma urgenza (art. 99); ddd) per quanto concerne le concessioni pubbliche l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 49% (prima era il 30%) del costo dell'investimento complessivo (art. 101). Dopodiché si stabilisce che “in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all’effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi” (art. 104); eee) anche nel caso di contratto di partenariato pubblico-privato la quota di prezzo riconosciuta cresce dal 30% al 49% (art. 107); fff) sono apportate alcune modifiche alla disciplina del contraente generale (artt. 114-117) nonché quelle riguardanti infrastrutture ed insediamenti prioritari (artt. 118 e 119); ggg) nell’ambito dell’istituto dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice viene introdotto il comma 6-bis il quale dispone che “L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza” (art. 120), mentre viene abrogato il collegio consultivo tecnico di cui all’art. 207 (art. 121); hhh) è stata finalmente abrogata la previsione dell’art. 211, comma 2 che attribuiva all’ANAC il potere di emanare raccomandazioni vincolanti per le stazioni appaltanti, mentre per le ipotesi di pareri richiesti dalle stazioni appaltanti ai sensi del comma 1, viene specificato che occorra il previo contraddittorio (art. 123); iii) viene precisato che gli atti dell’ANAC acquistano efficacia con il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo casi di particolare urgenza nei quali comunque essi non possono acquistare efficacia prima del giorno successivo alla pubblicazione. Inoltre gli atti non posso applicarsi a gare anteriori all’acquisizione della loro efficacia (art. 125); lll) infine nelle disposizioni finali si stabilisce, tra l’altro, che (art. 128): - lino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso; - il divieto di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori “non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”; - fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 83, comma 2 per i lavori riguardo al sistema di qualificazione, ai casi e alle modalità di avvalimento, ai requisiti e alele capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e alla documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII, si applicheranno le previsioni del d.lgs. n. 163/2006 di cui agli artt. 186-193 in materia di qualificazione dei contraenti generali; - ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell’articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; - per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all’entrata in vigore del medesimo codice; - i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.     Il Consiglio di Stato, Comm. spec., ha licenziato il proprio parere 30 marzo 2017, n. 782, sullo schema di decreto Correttivo al Codice degli Appalti pubblici   Pubblicato sul sito della Camera dei Deputati lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 trasmesso dal Governo con atto n. 397 del 6 marzo 2017 per la sua approvazione entro il 5 aprile 2017.

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