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T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 novembre 2018, n. 891 - Il terzo motivo censura l’illegittimità del provvedimento gravato nella parte in cui subordina l’efficacia del titolo edilizio alla presentazione della documentazione attestante il pagamento del contributo di costruzione. La censura merita accoglimento. L’articolo 42 del D.P.R. n. 380 del 2001, ai commi 2 e 5, disciplina le conseguenze del mancato o ritardato versamento del costo di costruzione, limitandosi a sancire in tali ipotesi unicamente l'aumento della percentuale del contributo stesso e l’esecuzione coattiva. Non sono pertanto legittime l'imposizione di una condizione di efficacia dell'emesso titolo abilitativo edilizio, l’irrogazione di una sanzione o l’applicazione di una modalità esecutiva diverse da quelle prefigurate dall'ordinamento per colpire l'inadempimento o la mora nel versamento del contributo di costruzione e per assicurarne il recupero all'amministrazione. (TAR Campania, Napoli Sez. VIII, 12 gennaio 2012, n. 108). Né in senso opposto assumono rilevanza le argomentazioni addotte dal comune e relative al fatto che l’intervento è già stato realizzato e che alla ricorrente è stata accordata la possibilità di un versamento rateale dell’importo dovuto, in quanto dette circostanze esulano dalla questione relativa agli effetti sul titolo edilizio dell’inadempimento o della mora nel pagamento del contributo.

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