Salta al contenuto principale
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 10, comma 3 d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in l. 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività  e la giustizia sociale", viene statuito che "Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto,  da  emanarsi  entro  il  30  giugno  2014,  le  prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali  dei  beni  e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  cui  e'  stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data  di  entrata  in vigore del presente decreto.  Entro  10  giorni  dall'emanazione  del decreto di cui  al  periodo  precedente  il  Ministero  pubblica  sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate". L'art. 26 l. n. 488/1999 dispone che "1. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di  sceltadel contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di  consulenza specializzate,  selezionate  anche  in  deroga  alla   normativa   di contabilita'  pubblica,  con  procedure  competitive   tra   primarie societa' nazionali ed estere,  convenzioni  con  le  quali  l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai  prezzi  e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di  beni  e  servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato  anche  con  il  ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi  con  l'accettazione di tali ordinativi  non  sono  sottoposti  al  parere  di  congruita' economica.((Ove previsto nel bando di gara,)) le convenzioni  possono essere stipulate con una o piu' imprese  ((alle stesse condizioni)) contrattuali ((. . .)) proposte dal miglior offerente. 2. [...]. 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle  convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i  parametri  di prezzo-qualita', come  limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni  eservizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4  aprile  2002,   n.   101.   La stipulazione di un contratto in  violazione  del  presente  comma  e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene  anche  conto  della  differenza  tra  il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni  con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni   pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle  strutture  e  agli  uffici  preposti  al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianzae di controllo, anche ai sensi del comma  4.  Il  dipendente  che  ha sottoscritto  il  contratto   allega   allo   stesso   una   apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti  degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e  successive  modifiche,  il  rispetto  delle disposizioni contenute nel comma 3.   4. Nell'ambito di  ciascuna  pubblica  amministrazione  gli  uffici preposti al controllo  di  gestione  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  verificano  l'osservanza dei parametri  di  cui  al  comma  3,  richiedendo  eventualmente  al Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica il parere  tecnico  circa  le  caratteristiche  tecnico-funzionali  e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo  di  direzione  politica  unarelazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di  spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto  previsto  dal  presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti  Internet  di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,  ove  gli uffici preposti al controllo di  gestione  non  siano  costituiti,  i compiti di verifica e referto sono svolti dai  servizi  di  controllo interno. 5. [...]". Secondo la previsione dell'art. 11, comma 6 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, si stabilisce che "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli  atti  e  i  contratti posti in  essere  in  violazione  delle  disposizioni  sui  parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito  disciplinare  e  determinano responsabilita'  erariale.  Restano  escluse  dall'applicazione   del presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate  alla data di entrata in vigore del presente provvedimento". Si ricorda ancora che ai sensi dell'art. 7, comma 2 d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni in l. 6 luglio 2012, n. 94 "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 [dell'art. 1 l. n. 296/2006 N.d.A.], le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328", ivi compresi, ai sensi dell'art. 1, comma 150 l. 24 dicembre 2012, n. 228  "gli istituti e le scuole  di  ogni  ordine  e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie". Inoltre, l'art. 1, comma 1 d.l. 6.7.2012, n. 95 convertito in l. 7.8.2012, n. 135, ha statuito che "Successivamente alla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  ed  i contratti stipulati in violazione degli obblighi di  approvvigionarsiattraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione  da  Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e  sono  causa di responsabilita' amministrativa. Ai fini della  determinazione  del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello  indicato  nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo  conto  dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.,  non  sono  soggette  all'applicazionedell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488", fermo restando che l'art. 1, comma 154 l. n. 228/2010 ha precisato che "La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza".   Finalmente con d.m. 15.09.2014 (G.U. 230 del 3-10-2014) è stata pubblicato l'elenco dei beni da utilizzarsi quale parametro di riferimento nell'indizione di gare al di fuori del sistema CONSIP. Nei successivi dieci giorni dovrebbero essere pubblicati sul sito del Ministero anche i prezzi di riferimento.

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

Dichiaro di aver letto l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 619/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati personali
CAPTCHA
14 + 1 =
Risolvere questo semplice problema matematico e inserire il risultato. Ad esempio per 1+3, inserire 4.
Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.