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E’ stata pubblicata in G.U. n. 258 del 4.11.2017 la l. 17 ottobre 2017, n. 161 recante “Modifiche  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure   di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di  procedura  penale  e  altre  disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende  sequestrate e confiscate”. Ecco le principali novità: a) estensione del Codice antimafia in riferimento alle misure di prevenzione personali anche agli indiziati (art. 1): - del delitto di cui all’art. 418 c.p. (assistenza agli indiziati di essere associati ad un’associazione mafiosa); - di operare in  gruppi  o  isolatamente,   ponendo in   essere   atti preparatori, obiettivamente rilevanti,  ovvero  esecutivi  diretti  a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di  uno  dei reati previsti dal capo I del titolo  VI  del  libro  II  del  codice penale (delitti contro l’incolumità pubblica) o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati  con  finalita'  di terrorismo  anche  internazionale  ovvero  a  prendere  parte  ad  un conflitto in territorio estero a sostegno  di  un'organizzazione  che persegue le finalita' terroristiche di  cui  all'articolo  270-sexies del codice penale; - del delitto di  cui  all'articolo 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) o del delitto di cui  all'articolo  416 (associazione a delinquere) del  codice  penale, finalizzato alla commissione  di  taluno  dei  delitti  di  cui  agli articoli 314, primo comma, 316,  316-bis,  316-ter,  317,  318,  319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; - del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. (stalking); b) si precisa che alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove  le  circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o  piu' regioni, nonché il Giudice può imporre  tutte  le  prescrizioni  che  ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di  difesa  sociale,  e,  in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una  o piu' regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),  il  divieto  di  avvicinarsi  a  determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori. Sono, inoltre, introdotte modifiche al procedimento giudiziario in misura di erogazione delle misure di prevenzione personali (art. 2); c) estensione delle misure patrimoniali anche ai precitati soggetti. In particolare, viene in parte riscritto il testo dell’art. 20 in materia di sequestro stabilendosi che esso può essere disposto nei confronti del soggetto indiziato dei delitti di cui all’art. 4 quanto la stessa risulti “poter disporre,  direttamente  o  indirettamente,  quando  il  loro  valore risulta  sproporzionato  al  reddito   dichiarato   o   all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi,  si ha motivo di ritenere che gli stessi siano  il  frutto  di  attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”. Analoghe sono introdotte all’art. 24 per quanto concerne la confisca (art. 5); d) viene modifica la disciplina di cui all’art. 34 in materia di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche e viene introdotto l’art. 34-bis in materia di controllo giudiziario delle aziende che può essere applicata quando sussistano indizi di agevolazione occasione in favore di persone per le quali è proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale “se sussistono circostanze di fatto da cui si  possa desumere il pericolo  concreto  di  infiltrazioni  mafiose  idonee  a condizionarne l'attivita'” (artt. 10 e 11); e) sono introdotte modifiche alla disciplina dell’amministrazione dei beni sequestrati (artt. 13 e 14); f) sono introdotte misure finanziarie e comunque di supporto in favore delle aziende sequestrate o confiscate (artt. 15 e 16). Inoltre viene conferita una delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle  imprese sequestrate e confiscate (art. 34); g) sono introdotte disposizioni in relazione agli immobili confiscati (art. 18); h) l'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle  ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola  comune,  a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti  i  terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti,  che  usufruiscono  di  fondi europei (art. 28); i) viene sostituito l’art. 110 che disciplina l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita' organizzata (29); l) sono incrementate le pene edittali, tra l’altro, del delitto di  cui  all'articolo 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) che prima andavano da uno a sei anni e che ora passano da due a sette anni (art. 30).   Introdotte alcune modifiche al Codice delle leggi antimafia dal d.lgs. 13.10.2014, n. 153 (G.U. n. 250 del 27.10.2014) recante "Ulteriori  disposizioni   integrative   e   correttive   al   decretolegislativo 6 settembre 2011, n.  159,  recante  codice  delle  leggiantimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". Ecco le principali novità. a) si ricorda che l'art. 85 del Codice elenca i soggetti sottoposti alla verifica antimafia. Il comma 3 è stato sostituito precisando che le verifiche antimafia si estendono ai familiari conviventi purché maggiorenni e residenti nello Stato italiano; b) si precisa che fino all'attivazione della banca dati nazionale  unica, la documentazione antimafia, nei termini di validita' di cui ai commi 1 e 2, e' utilizzabile e  produce  i  suoi  effetti  anche  in  altri procedimenti, diversi da quello per  il  quale  e'  stata  acquisita, riguardanti i medesimi soggetti; c) viene stabilito che il prefetto competente ha 30 giorni di tempo per rilasciare la comunicazione antimafia, dopodiché trascorso detto termine le stazioni appaltanti possono procedere alla stipula dei relativi contratti.In tale caso, i contributi, i  finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  che le pubblica amministrazioni revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo  il  pagamento  del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. La revoca e il  recesso  si applicano anche quando la sussistenza delle cause  di  decadenza,  di sospensione  o  di  divieto  è accertata successivamente alla  stipula  del  contratto,  alla  concessione  di  lavori o all'autorizzazione al subcontratto, tuttavia il versamento delle erogazioni di  cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) (finanziamenti/erogazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriale) puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti della comunicazione antimafia liberatoria; d) l'informazione antimafia interdittiva viene invece emanata quando viene accertata la sussistenza di tentativi di  infiltrazione  mafiosa; e) in caso di eccezionale malfunzionamento della banca dati antimafia è possibile ricorrere all'autocertificazione.     Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»   Modifiche al Codice antimafia ad opera del decreto legislativo 15 novembre 2012 , n. 218 recante disposizioni correttive ed integrative (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012)

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