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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I, 16-9-2020    In seguito ad un controllo stradale e alla registrazione di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge,  sono stati impugnati dal ricorrente il certificato medico di revisione della patente e il provvedimento con cui la motorizzazione civile ha rinnovato la validità della patente per un anno anziché per dieci.   Viene dedotto con un primo motivo del ricorso la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 23, comma 4 dell’allegato III punto E del D. lgs. N. 59 del 2011 – omessa istruttoria e sviamento e travisamento dei fatti.  Il suddetto allegato disciplinerebbe il gruppo E relativo alla dipendenza da alcol , distinguendo quindi il sottogruppo E1 gruppo 1 e E2 gruppo 2.  Verrebbe secondo tale allegato concessa la patente di guida al gruppo E1 solo al termine del periodo di astinenza , gruppo di appartenenza del ricorrente.  Viene quindi evidenziata l’erronea l’intenzione della commissione di esercitare il potere di cui al punto E2 , per il quale non è possibile il rinnovo della patente in caso di impossibilità di astinenza da alcol. Viene in seguito lamentato con il secondo motivo il difetto di istruttoria e omessa motivazione sotto altro profilo. Infatti i test clinici richiesti non sarebbero stati sufficienti a dichiarare una condizione di patologia legata all’abuso di alcol. Tale tesi  viene rafforzata dalle perizie mediche consegnate dal ricorrente con esiti negativi in merito a patologie o dipendenze legate all’abuso di alcol.   Secondo la sentenza in commento il giudizio di idoneità non è incondizionato, è una valutazione di idoneità temporanea essendo il soggetto tenuto a sostenere una nuova verifica medica alla fine dell’anno. Non essendo però le ragioni specificate e non essendo deducibili dal contesto e non essendo risultati valori al di fuori della norma in seguito agli esami , la certificazione impugnata è viziata di difetto di motivazione.   Viene inoltre fatto riferimento all’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 secondo la quale ogni procedimento amministrativo deve essere motivato .  Il tutto rafforzato dall’articolo 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada.   Inoltre non vengono ritenuti  sufficienti a sanare il vizio di motivazione i chiarimenti dell’organo medico secondo il quale le linee di indirizzo sono finalizzate ad una più attenta valutazione.            GIUDICE DI PACE, SAVONA , SEZ. I,  5 DIC. 2019 il Prefetto di Savona con Ordinanza sospendeva cautelarmente la patente di guida del ricorrente ai sensi dell’Art.223, comma 3, C.d.S. per  violazione dell’Art.186, comma 2, del C.d.S a seguito di rilevazione di un tasso alcolemico pari a 1,18 e 1,23 g/l.   Con ricorso al Giudice di Pace il ricorrente impugnava la suddetta Ordinanza  assumendo che il Prefetto non avrebbe potere di sospendere in via cautelare la patente di guida nelle ipotesi di violazione dell’Art. 186 comma 2 del C.d.S.  In subordine chiedendo la riduzione del periodo di sospensione dimostrando la disponibilità della Croce Bianca per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, con conseguente dimezzamento della pena. Con provvedimento cautelare veniva parzialmente accolta la sospensiva riducendo il periodo di sospensione della patente per  metà ( da sei mesi a tre mesi ).   Il giudicante con sentenza  ribadiva il potere del Prefetto di sospendere in via cautelare la patente di guida in virtù della norma generale di cui all’Art. 223 C.d.S. che risulta svincolata da accertamenti in sede penale e ha finalità esclusivamente cautelari e confermava la riduzione  della sospensione disposta con il provvedimento citato  che rispondeva alla logica di evitare che il trasgressore scontasse una sospensione cautelare della patente per un tempo superiore a quello che avrebbe potuto essere fissato in sede penale come sanzione accessoria.      TRIBUNALE DI GENOVA, SEZ. I , ORDINANZA CAUTELARE: con ricorso per provvedimento d'urgenza ex Art.700 c.p.c. il ricorrente ha chiesto di sostenere un nuovo esame di guida per il conseguimento della patente a seguito della revoca di tale documento per guida in stato di ebbrezza ex Art. 186 C.d.S. disposta dal prefetto di Genova ai sensi dell'Art.219 comma 3ter dello stesso codice. L'Art. 219 comma 3ter del Codice della Strada prevede, tra l'altro, che "quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui  gli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'Art. 222". La questione principale riguarda dunque il momento di decorrenza del suddetto termine triennale. Sulla base del dato normativo il giudice ha ritenuto che il termine triennale decorra dal momento in cui la Magistratura penale abbia verificato la corrispondenza tra la condotta descritta nella comunicazione di notizia del reato e la fattispecie incriminatrice dell'Art.186 del Codice della Strada. Tale giudizio si cristallizza decorso il termine di impugnazione della sentenza di applicazione di pena richiesta dal ricorrente ex Art.585 C.P.C e, per effetto di tale mancata impugnazione, si può considerare giudizialmente accertato il reato in questione in tale data.       Tribunale Civile di Genova, Sez. I, Ord. 2 agosto 2016 - Ai sensi dell’art. 219, comma 3 ter, D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), nel caso di revoca della patente disposta a seguito delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del medesimo Codice, il dies a quo dal quale decorre il triennio necessario per richiedere il rilascio di una nuova patente di guida va individuato nel momento in cui la magistratura penale ha verificato la corrispondenza tra la condotta descritta nella comunicazione della notizia di reato e la fattispecie incriminatrice dell’art. 186 Cod. Strada. Nel caso di applicazione della pena su richiesta tale giudizio sussuntivo si cristallizza decorso il termine di impugnazione contro la sentenza di applicazione di pena in base all’art. 585 c.p.p.. Il Giudice adito ritiene tale interpretazione conforme al dato testuale, all’intenzione del legislatore e compatibile con le disposizioni costituzionali che impediscono interpretazioni dilatate delle sanzioni restrittive delle libertà personali e dei “diritti di mobilità” dei cittadini.   Consiglio di Stato, V, 19 aprile 2018, n. 2383 - Perchè si configuri acquiescenza è necessario un contegno inequivoco di accettazione della volontà autoritativa dell’amministrazione. Dall'art. 352 del Reg. Cod. Strada non può evincersi un divieto di fermata per gli esercenti un servizio pubblico di trasporto di persone non di linea.Per i servizi di trasporto non di linea infatti devono comunque ritenersi applicabili le norme generali contenute nell'art. 157 Cod. Strada. Tanto più queste regole devono poi ritenersi applicabili a favore di un servizio svolto su itinerari prestabiliti ed autorizzati dall’autorità comunale competente (ai sensi dell’art. 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dei trasporti del 15 marzo 2007, n. 55), per i quali i quali i fattori di rischio per la sicurezza della circolazione stradale sono dunque valutabili ex ante. Per quanto sopra il diniego di fermata intermedia può legittimamente fondarsi solo sulla base di una dimostrazione puntuale e debitamente esposta nel provvedimento che la temporanea sospensione della marcia del trenino turistico sarebbe incompatibile con le esigenze della circolazione. In conclusione ai fini del compimento di fermate intermedie occorre avere riguardo alle superiori esigenze di sicurezza della circolazione e non invece alla natura del mezzo e dunque alla qualificazione del servizio di trasporto esercitato.

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