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T.A.R. Liguria, Sez. I, 31 agosto 2016, n. 923 - E’ fondata e assorbente la censura di legittimità dedotta con il primo motivo di ricorso, concernente l’insussistenza dei presupposti per la nomina del predetto organo straordinario. Il citato art. 30 stabilisce, al comma 2, che gli atti di competenza dei titolari delle posizioni organizzative “sono soggetti ad avocazione con provvedimento del Sindaco, che potrà, contestualmente, incaricare altro T.P.O. per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. Il provvedimento di avocazione può prevedere anche che gli atti avocati siano affidati per l’emanazione e l’attuazione al Direttore Generale, in qualità di dirigente ad acta”. Viene altresì precisato, al comma 5 dell’art. 30, che “nell’ipotesi in cui non sia nominato il Direttore Generale, il Sindaco potrà affidare ad un Responsabile ad acta appositamente nominato il compito di attuazione degli atti in questione”. Nonostante l’imperfetta formulazione delle richiamate disposizioni normative, esse definiscono in modo inequivoco i presupposti che legittimano l’esercizio dello straordinario potere di avocazione attribuito al Sindaco (e di affidamento dei compiti avocati ad un altro funzionario comunale ovvero ad un commissario ad acta appositamente nominato), identificandoli nei “particolari motivi di necessità ed urgenza” che devono essere esplicitati nello stesso provvedimento di avocazione. Parte ricorrente non contesta la legittimità di tali previsioni, ma denuncia l’insussistenza degli accennati presupposti. Come anticipato, la censura è palesemente fondata. L’impugnato provvedimento sindacale di avocazione, infatti, non individua alcuna circostanza che valga a definire la straordinarietà della fattispecie ed a rendere conto dell’esistenza dei presupposti individuati dall’art. 30 del regolamento comunale. Esso non è motivato, cioè, con riferimento a specifiche e precise ragioni di necessità ed urgenza, ma soltanto con un accenno alla pretesa complessità della fattispecie che sarebbe stata aggravata dall’intervento di un Comitato di cittadini. Completa lo scarno supporto motivazionale del provvedimento in questione un generico assunto inerente alla necessità di verificare “la legittimità dell’operato del personale incaricato nel rilascio delle autorizzazioni”. E’ appena il caso di rilevare come gli elementi evidenziati nel provvedimento sindacale non siano solamente inidonei ad integrare i presupposti di necessità ed urgenza richiesti per l’esercizio del potere di avocazione, ma rivelino prima facie la loro inconsistenza, atteso che la semplice presentazione di esposti non vale certo a rendere la fattispecie “oltremodo complessa”. Anzi, la presentazione di siffatte segnalazioni rappresenta, particolarmente in una materia “sensibile” qual è quella degli impianti per telefonia cellulare, un’eventualità non inusuale che va trattata nel rispetto dell’ordinario riparto di competenze, anche per evitare che l’azione amministrativa possa apparire orientata al soddisfacimento, non dell’interesse pubblico, bensì delle istanze provenienti da comitati di scopo o analoghi soggetti collettivi più o meno estemporanei. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento di nomina del Commissario ad acta che riverbera i propri effetti caducanti sugli atti successivi del procedimento compiuti da tale organo straordinario, compresa la determinazione in autotutela che costituisce l’oggetto principale dell’impugnazione.

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