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In G.U. n. 33 del 9.2.2018, il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto  2016, n. 169, concernente le Autorità portuali". Tra le principali novità apportate alla l. 28.1.1994, n. 84, viene meglio definito il Piano regolatore di sistema portuale che dev'essere coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualita', logistica e reti infrastrutturali, nonché con  il  Piano  strategico  nazionale  della  portualita' e della logistica. Esso si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei piani  regolatori portuali di ciascun porto. Viene definito nel dettaglio il contenuto del DPSS (art. 1, che modifica i commi da 1 a 5 dell'art. 5 l. n. 84/94).       Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni (n. 2199 del 24 ottobre 2017) sullo schema di d.lgs. recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.     Con il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124" in G.U. n. 203 del 31.08.2016 è stata attuato la riforma delle Autorità portuali con importanti novità. Ecco le principali: a) la pianificazione portuale dev'essere improntata a criteri di sostenibilita'energetica ed ambientale (art. 5);b) sono apportate importanti modifiche ai piano regolatori portuali (art. 6); c) sono sostituite le attuali Autorità portuali (ora Autorità di Sistema Portuale o AdSP che è qualificato come ente pubblico non economico di rilevanza  nazionale  a ordinamento  speciale  ed  dotato  di  autonomia  amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e  finanziaria) dalle seguenti (art. 7 commi 1, 2, 5 e allegato A): - del Mare Ligure occidentale (Porti di Genova, Savona e Vado Ligure); - del Mare Ligure orientale (porti di La Spezia e Marina di Carrara); - del Mar Tirreno settentrionale (Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo); - del Mar Tirreno centro-settentrionale (Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta); - del Mar Tirreno centrale (Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia); - dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto (Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto  vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San  Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria); - del Mare di Sardegna (Porti  di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci,  Oristano, Portoscuso-Portovesme  e  Santa  Teresa  di  Gallura  (solo  banchina commerciale)); - del Mare di Sicilia occidentale (Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani); - del Mare di Sicilia orientale (Porti di Augusta e Catania); - del Mare Adriatico meridionale (Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli); - del Mare Ionio (porto di Taranto); - del Mare Adriatico centrale (Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona); - del Mare Adriatico centro-settentrionale (Porto di Ravenna); - del Mare Adriatico settentrionale (Porti di Venezia e Chioggia); - del Mare Adriatico orientale (Porto di Trieste); d) con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  possono  essere  apportate,  su richiesta  motivata  del  Presidente   della   Regione   interessata, modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o  di un porto di rilevanza economica nazionale la cui  gestione  e'  stata trasferita   alla   regione   all'interno   del   sistema   dell'AdSP territorialmente competente; b) il trasferimento di un porto a una diversa AdSP,  previa  intesacon la Regione nel cui territorio ha sede l'AdSP di destinazione (art. 7, comma 2-bis). Ulteriori previsioni concernenti la soppressione e la modifica delle circoscrizioni territoriali della AdSP sono contenute ai commi 14 e 15;e) l'AdSP svolte le seguenti funzioni (art. 7, comma 4): -  indirizzo,   programmazione,    coordinamento,    regolazione, promozione  e  controllo,  anche  mediante  gli  uffici  territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c),  delle  operazioni  e  dei  servizi  portuali,  delle   attivita' autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attivita' commerciali ed industriali  esercitate  nei  porti  e nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema  portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza, anche  in  riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24; -  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  parti  comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella  per  il  mantenimento  dei fondali (da eseguirsi tramite procedura ad evidenza pubblica ex d.lgs. n. 50/2016, cfr. comma 10); - affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (da eseguirsi tramite procedura ad evidenza pubblica ex d.lgs. n. 50/2016, cfr. comma 10); - coordinamento delle attivita'  amministrative  esercitate  dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti  e  nelle  aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale; - amministrazione in via esclusiva  delle  aree  e  dei  beni  del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; - promuove  forme  di  raccordo  con  i  sistemi  logistici  retro portuali e interportuali;   f) le AdSP sono ora soggette al patrocinio soltanto facoltativo dell'Avvocatura di Stato (art. 7, comma 7); g) istituzione presso i porti che erano in passato Autorità Portuali sono istituti gli Uffici territoriali portuali a ciascuno dei quali è preposto un segretario generale o un suo delegato, avente le seguenti funzioni (art. 8, comma 1): - istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'AdSP; - di proposta, con riferimento  a  materie  di  rilevo  locale  in relazione alle quali la competenza appartiene all'AdSP; - funzioni delegate dal Comitato  di  gestione,  di  coordinamento delle operazioni in porto, di rilascio delle concessioni per  periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni, nonche'  i  compiti  relativi  alle  opere  minori  di   manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia  portuale,  sulla  base delle disposizioni  di  legge  e  delle  determinazioni  al  riguardo adottate dai competenti organi dell'AdSP; h) presso  ciascun  porto  dell'AdSP  ubicato  presso  un   comune capoluogo di provincia non gia' sede di  Autorita'  portuale,  l'AdSP puo' istituire un ufficio amministrativo decentrato (art. 8, comma 2); i) gli organi della AdSP sono il Presidente (scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale), il Comitato di gestione (CG) ed il Collegio dei revisori dei conti. E' prevista la revoca del Presidente e lo scioglimento del CG con decreto del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti a determinate condizioni(art. 9 l) il Presidente ha la rappresentanza legale  dell'AdSP,  resta  in carica quattro anni e puo' essere riconfermato  una  sola  volta. Al Presidente  sono  attribuiti  tutti   i   poteri   di   ordinaria e straordinaria amministrazione,  salvo  quelli  riservati  agli  altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge(art. 10) m) le competenze del Comitato di gestione e del Comitato dei Revisori sono prescritte rispettivamente agli art. 11 e 13; n) presso ciascuna AdSP è istituito un Organismo di partenariato della risorsa mare che ha funzioni di confronto partenariale  ascendente  e discendente, nonche' funzioni consultive  di  partenariato  economico sociale, in particolare in ordine : a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale;   b) all'adozione del piano operativo triennale; c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'AdSP suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalita' ed operativita' del porto;   d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo;   e) alla composizione degli strumenti di cui all'articolo  9,  comma 5, lettera l) (art. 14); o) è prevista altresì l'istituzione della Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale,  le  scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali,  le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle  politiche  concessorie  del  demanio  marittimo, nonche'  le  strategie  di  marketing  e   promozione   sui   mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando, altresi', la verifica  dei  piani  di  sviluppo  portuale,  attraverso  specifiche relazioni predisposte dalle singole AdSP(art. 14, comma 5); p) presso la AdSP opera lo Sportello  Unico  Amministrativo  (SUA)  che,  per  tutti  i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attivita'economiche, ad eccezione di quelli  concernenti  lo  Sportello  unico doganale e dei controlli e la sicurezza (artt. 18 e 20).           IL REQUISITO DELLA CITTADINANZA NELL'ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI/INCARICHI PUBBLICI   Sul requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai pubblici impieghi, si veda l'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 9.1.2013, n. 11, con la quale si chiede che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea verifichi la compatibilità con la disciplina eurounitaria dell'art. 8 l. 28 gennaio 1994, n. 84 recante «Riordino della legislazione in materia portuale».   Ricordiamo che l'art. 8 della predetta legge prescrive i requisiti che occorre possedere per poter conseguire la nomina a presidente dell'Autorità Portuale ma NON include, tra gli stessi, il possesso della cittadinanza italiana.   Ecco le conclusione dell'Avvocato Generale Nils Wahl del 5.6.2014, nella causa C270/13 "L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma nazionale che limita ai cittadini dello Stato membro l’incarico di presidente di un’autorità portuale, che esercita funzioni come quelle indicate nell’articolo 8, paragrafo 3, della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, «Riordino della legislazione in materia portuale»".   La CGUE con sentenza 10 settembre 2014, C-270/13 si è finalmente pronunciata sulla pregiudiziale comunitaria sollevata al Consiglio di Stato con la precitata ordinanza n. 11/2013 statuendo che osta "l’articolo 45, paragrafo 4, TFUE dev’essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l’esercizio delle funzioni di presidente di un’autorità portuale".   La decisione è altresì assai importante perché precisa, per la prima volta, gli stringenti limiti entro i quali una normativa nazionale può restringere l'accesso ai pubblici impieghi esclusivamente ai propri concittadini. Infatti, la Corte argomenta che è necessario che i poteri d'imperio di natura pubblicistica, la cui sola sussistenza può legittimare la riserva di cittadinanza, "siano effettivamente esercitati in modo abituale da detto titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività. Infatti, come rammentato al punto 43 della presente sentenza, detta deroga deve ricevere un’interpretazione che ne limiti la portata a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi generali dello Stato membro interessato, che non possono risultare in pericolo qualora poteri d’imperio vengano esercitati solo in modo sporadico, o addirittura eccezionalmente, da parte di cittadini di altri Stati membri (v. sentenze Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, EU:C:2003:515, punto 44; Anker e a., C‑47/02, EU:C:2003:516, punto 63, nonché Commissione/Francia, C‑89/07, EU:C:2008:154, punto 14)".     Il Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2015, n. 1210 in adesione all'interpretazione della CGUE, ha chiarito che:   la deroga prevista dall’art. 45, par. 4, T.F.U.E. non trova applicazione a impieghi che, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta;   "la nozione di “lavoratore”, ai sensi dell’art. 45 T.F.U.E., ha portata autonoma propria del diritto dell’Unione e non va interpretata restrittivamente;   - pertanto, deve essere qualificato come “lavoratore” ai sensi dell’art. 45 citato chiunque svolga attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali e accessorie;   - la caratteristica del rapporto di lavoro è data, secondo la giurisprudenza della Corte, dalla circostanza che una persona fornisca per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione;   - ne consegue che il rapporto di subordinazione e il pagamento di una retribuzione formano gli elementi costitutivi di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, purché l’attività professionale in questione presenti un carattere reale ed effettivo [...]"   - in concreto, le funzioni attribuite al presidente di un’Autorità portuale comportano bensì poteri d’imperio (poteri di ingiunzione e poteri di adottare provvedimenti di carattere coattivo), in astratto suscettibili di rientrare nella deroga prevista dall’art. 45, par. 4, T.F.U.E.;   - tuttavia, il ricorso a tale deroga non può essere giustificato dal solo fatto che il diritto nazionale attribuisca poteri d’imperio al presidente di un’Autorità portuale, ma è necessario pure che tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale dal titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività;   - inoltre, tale deroga deve ricevere un’interpretazione che ne limiti la portata a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi generali dello Stato membro interessato, che non possono risultare in pericolo qualora poteri d’imperio vengano esercitati solo in modo sporadico, o addirittura eccezionalmente, da parte di cittadini di altri Stati membri;   - nella specie, risulta che i poteri del presidente di un’Autorità portuale costituiscono una parte marginale della sua attività, la quale presenta in generale un carattere tecnico e di gestione economica che non può essere modificato dal loro esercizio e i medesimi poteri possono essere esercitati unicamente in modo occasionale o in circostanze eccezionali;   - in tale contesto, un’esclusione generale dell’accesso dei cittadini di altri Stati membri alla carica di presidente di un’Autorità portuale italiana costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità vietata dall’art. 45, paragrafi da 1 a 3, T.F.U.E."   E pertanto in conclusione "per il tramite dell’art. 11 Cost., le disposizioni sulla libertà di circolazione all’interno dell’Unione, poste dall’art. 45 T.F.U.E., siano da considerarsi recepite nell’ordinamento interno, nell’ambito del quale il diritto dei cittadini dell’Unione di accedere a posti di lavoro nel nostro Paese è assistito dalla garanzia generale dell’art. 45 citato. Deve pertanto dirsi - a integrazione e, se del caso, anche a parziale correzione di quanto osservato nell’ordinanza di rinvio - che l’art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiché va piuttosto letto in conformità all’art. 11, nel senso di consentire l’accesso dei cittadini degli Stati dell’Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone ex art. 45 T.F.U.E., salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all’esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo nella ricordata sentenza della Corte di giustizia (della quale si vedano i parr. 44 e segg.). E’ alla luce delle disposizioni dell’art. 45 ricordato, come interpretato dalla Corte di giustizia, che, in definitiva, deve essere interpretata, applicata e, occorrendo, integrata la normativa dettata al riguardo dal legislatore nazionale (art. 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993, indi art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 1998, indi ancora art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174)"

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