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Con l'Avviso di rettifica sul d.lgs. 18.4.2016, n. 50 in G.U. n. 164 del 15.7.2016 arriva una pioggia di puntuali correzioni al nuovo testo dei contratti e delle concessioni pubblici.   Con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato in G.U. n. 91 del 19.4.2016 è stata finalmente data attuazione alla delegata conferita al Governo dalla l. 11/2016. Sono omessi gli allegati   Si pubblica, altresì, il parere espresso dal Consiglio di Stato, 26.03.2016, n. 855 in sede di redazione del testo del nuovo Codice dei contratti pubblici.   Si segnala, altresì, il comunicato (senza data) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto la Tabella di concordanza relativa al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.91 del 19.4.2016 - Suppl. Ordinario n. 11.   Pubblicata sulla G.U. n. 23 del 29.1.20126 la l. 28.01.2016, n. 11 recante «Deleghe al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione, sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». Le tempistiche sono emanazione entro il: - 18 aprile 2016, di un decreto legislativo  per  l'attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del 26 febbraio 2014; - il 31  luglio  2016,  di un decreto legislativo per  il  riordino  complessivo  della  disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,  di  seguito  denominato  «decreto  di  riordino»,   ferma restando la facolta' per il Governo di adottare entro  il  18  aprile 2016 un unico decreto legislativo; Ecco a grandi linee le principali novità: - divieto d’introduzione  o  di  mantenimento  di  livelli  di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive ai sensi dell'art. 14, commi 24-ter e 24-quater, l. 28 novembre 2005, n. 246; - sostituzione del Codice dei contratti pubblici con la nuova disciplina; - ricognizione e riordino del  quadro  normativo  vigente  nelle materie degli appalti pubblici e dei  contratti  di  concessione,  al fine di conseguire una drastica  riduzione  e  razionalizzazione  del complesso   delle   disposizioni   legislative,    regolamentari  e amministrative vigenti e un piu'  elevato  livello  di  certezza  del diritto e di semplificazione  dei  procedimenti salvaguardando una specifica normativa per il settore dei servizi sostitutivi di mensa; - previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore  alle  soglie  di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e  forniture  in  economia  ispirate  a  criteri  di  massima semplificazione  e  rapidita'  dei  procedimenti,  salvaguardando   i principi di trasparenza e imparzialita' della gara; - puntuale indicazione, in materia di affidamento dei  contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi  applicabili; - semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli  appalti  pubblici  e dei contratti di concessione; - previsione  di  disposizioni  concernenti  le  procedure   di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di  protezione  civile; - previsione  di  una  specifica  disciplina  per  i  contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza; - individuazione   dei   contratti   esclusi   dall'ambito   di applicazione del decreto di recepimento delle direttive; - riordino  e  semplificazione  della  normativa  specifica  in materia di contratti relativi a beni culturali; - previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilita'  energetica  e  ambientale  nell'affidamento  degli appalti pubblici e dei  contratti  di  concessione; - previsione di un  sistema  amministrativo,  regolato  sotto  la direzione dell'ANAC, di  penalita'  e  premialita'  per  la  denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive  da  parte  delle imprese  titolari  di   appalti   pubblici,   comprese   le   imprese subappaltatrici  e  le  imprese  fornitrici  di  materiali,  opere  e servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime  sanzionatorio  nei casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del  codice la   cui   violazione   determina   la   comminazione   di   sanzioni amministrative da parte dell'ANAC; - revisione della disciplina in  materia  di  pubblicita'  degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso  a  strumenti  di pubblicita' di tipo informatico; - attribuzione all'ANAC di piu'  ampie  funzioni  di  promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle  migliori  pratiche, nonché – tra l’altro – di bandi-tipo, contratti-tipo ed altri  strumenti  di  regolamentazione  flessibile; - previsione  delle  modalita'  e  dei  soggetti  preposti  alla rilevazione e alla determinazione annuale  dei  costi  standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura; - riduzione degli oneri documentali ed economici  a  carico  dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi  della  piena possibilita' di integrazione documentale  non  onerosa  di  qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purche'  non  attenga  agli elementi  oggetto  di  valutazioni   sul   merito   dell'offerta; - accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale    sistema    AVCpass; - previsione che, al fine di ridurre gli oneri  documentali,  i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara  unico europeo (DGUE); - revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi  quadro,  delle  convenzioni  e  in  genere  delle  procedure utilizzabili dalla societa' CONSIP Spa; - introduzione  di  misure  volte  a  contenere  il  ricorso  a variazioni  progettuali  in  corso  d'opera,  distinguendo  in   modo dettagliato  tra  variazioni  sostanziali  e  non   sostanziali; - utilizzo, nel rispetto dei principi di  trasparenza,  di  non discriminazione e di parita'  di  trattamento,  per  l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione,  del  criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, seguendo  un  approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di  vita  e  includendo  il «miglior rapporto qualita'/prezzo»  valutato  con  criteri  oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o  sociali  connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o  del  contratto  di  concessione; - aggiudicazione dei contratti  pubblici  relativi  ai  servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,  assistenziale  e  scolastica, nonche' a  quelli  di  servizi  ad  alta  intensita'  di  manodopera, definiti come quelli nei quali il  costo  della  manodopera  e'  pari almeno  al  50  per  cento   dell'importo   totale   del   contratto, esclusivamente sulla base del  criterio  dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa; -  creazione, presso l'ANAC, di un albo  nazionale  obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti  pubblici  e contratti di concessione; - garanzia di adeguati livelli  di  pubblicita'  e  trasparenza delle procedure anche per gli  appalti  pubblici  e  i  contratti  di concessione sotto la soglia di  rilevanza  comunitaria,  assicurando, anche nelle forme  semplificate  di  aggiudicazione,  la  valutazione comparativa tra piu' offerte, prevedendo che debbano essere  invitati a  presentare  offerta  almeno  cinque   operatori   economici; - rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di  controllo  della  stazione   appaltante   sull'esecuzione   delle prestazioni,  attraverso  verifiche   effettive   e   non   meramente documentali; - creazione, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli  di  responsabile  dei  lavori,  di direttore dei lavori e di  collaudatore  negli  appalti  pubblici  di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale; - revisione della disciplina di affidamento degli incarichi  di collaudo  a  dipendenti  appartenenti   ai   ruoli   della   pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento  dell'incarico  di  collaudo  per  appalti  di  lavori pubblici di importo superiore alle soglie di  rilevanza  comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione  di  appartenenza,  e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi; - revisione e semplificazione della disciplina vigente  per  il sistema della validazione  dei  progetti,  stabilendo  la  soglia  di importo al di sotto della quale  la  validazione  e'  competenza  del responsabile unico del procedimento nonche' il divieto,  al  fine  di evitare  conflitti  di  interesse,  dello  svolgimento  contemporaneo dell'attivita' di validazione con quella di progettazione; - somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara per le attivita' tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti,  alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di  esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e  ai  collaudi,  con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi,  escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione; - revisione  del  vigente  sistema  di  qualificazione   degli operatori economici; - previsione, tra l’altro, che il curatore del fallimento possa  partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e  degli  appalti  di lavori,  forniture  e  servizi,  che  possa  essere  affidatario   di subappalti  e  che  possa  stipulare  i  relativi  contratti   quando l'impresa fallita e' in possesso delle necessarie attestazioni ed  e' stato autorizzato l'esercizio provvisorio; - revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento; - razionalizzazione   dei   metodi   di   risoluzione   delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto; - gia'  nella  fase  cautelare,  il giudice debba tener conto del disposto dell'articolo  121,  comma  1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e, anche nelle  ipotesi di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti, debba valutare se il rispetto di esigenze imperative  connesse  a  un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta; - revisione e razionalizzazione  del  rito  abbreviato  per  i giudizi di cui alla lettera a) del  comma  1  dell'articolo  119  c.p.a., anche   mediante l'introduzione di  un  rito  speciale  in  camera  di  consiglio  che consente   l'immediata   risoluzione   del    contenzioso    relativo all'impugnazione dei provvedimenti di  esclusione  dalla  gara  o  di ammissione alla gara per carenza  dei  requisiti  di  partecipazione, nonché previsione della preclusione della contestazione  di  vizi  attinenti alla fase di  esclusione  dalla  gara  o  ammissione  alla  gara  nel successivo  svolgimento  della  procedura  di  gara  e  in  sede   di impugnazione  dei  successivi  provvedimenti  di  valutazione   delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva; - previsione di  una  disciplina  specifica  per  gli  appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi  natura  intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensita'  di  manodopera, definiti come quelli nei quali il  costo  della  manodopera  e'  pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto,  prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato; - disciplina  organica  della  materia   dei   contratti   di concessione mediante  l'armonizzazione  e  la  semplificazione  delle disposizioni  vigenti; - obbligo per i  soggetti  pubblici  e  privati,  titolari  di concessioni di lavori o di servizi pubblici gia' esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una  quota  pari  all'80  per  cento  dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a  150.000  euro  mediante  procedura  ad  evidenza pubblica; - introduzione di forme di dibattito pubblico delle  comunita' locali  dei  territori  interessati  dalla  realizzazione  di  grandi progetti infrastrutturali e  di  architettura  di  rilevanza  sociale aventi  impatto  sull'ambiente,  la   citta'   o   sull'assetto   del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e  degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione  pubblica  entrano  nella  valutazione  in  sede  di predisposizione del progetto definitivo; - introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una  disciplina  specifica   per   il   subappalto,   prevedendo   in particolare: l'obbligo per il concorrente  di  indicare  in  sede  di offerta le parti del contratto che intende  subappaltare;  l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di  indicare, in sede di offerta, una terna di  nominativi  di  subappaltatori  per ogni tipologia  di  attivita'  prevista  in  progetto; - l'obbligo per la  stazione  appaltante  di  procedere  al pagamento diretto dei subappaltatori  in  caso  di  inadempimento  da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore; -  a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, e' comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,  l'attribuzione  di  compiti  di  responsabile  o   di direttore dei lavori allo stesso  contraente  generale; - sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale di cui agli articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, del codice di cui al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163;     Pubblicata in G.U. n. 283 del 5.12.2014 il d.m. 24.10.2014 recante "Procedure e schemi-tipo per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del programma triennale, dei suoi  aggiornamenti  annuali  e  dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi"   Pubblicate sulla GUUE 28.3.2014, le nuove direttive dell'Unione europea in materia di appalti, appalti nei settori ex esclusi e (per la prima volta) in materia di concessioni: - DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; - DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; - DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.   Pubblicato sulla GUUE n. 335/17 del 14.12.2013 il Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 integrante il nuovo aggiornamento delle soglie comunitarie per dal 1° gennaio 2014. Ecco le nuove soglie: a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV; b) 207.000 euro, b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV; b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B; c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.   E' stata pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.10.2012, n. 4536 recante «Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».   In tale circolare viene evidenziato sinteticamente che: - l'importo per l'affidamento diretto in materia di progettazioni è pari a 40.000€ (cd. «microprogettazioni»); - la possibilità per la stazione appaltante di chiedere l'autocertificazione della regolarità contributiva in luogo del DURC (da richiedersi d'ufficio) resta limitato a 20.000€ (art. 4, comma 14-bis d.l. n. 70/2011 convertito con l. n. 106/2011); - per i servizi di importo stimato inferiore a 100.000€, l'art. 267, al comma 1, stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91, comma 2, del codice e del solo art. 267 del regolamento: sono escluse, quindi, le restanti disposizioni del titolo II della parte III del d.P.R. n. 207/2010; - l'obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa vale soltanto per i contratti d'importo superiore a 100.000€; - differenze in materia di avvalimento per quanto concerne i contratti di avvalimento per i servizi e le forniture, per i quali non trova applicazione il disposto dell'art. 88 d.P.R. n. 207/2010, sicché è consentito, a differenza che negli appalti di lavori, che il contratto di avvalimento possa avere anche un oggetto determinabile ai sensi dell'art. 1346 del codice civile ("L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile"). Pertanto, a norma del citato art. 1346 c.c., ove un contratto abbia un oggetto indeterminato, lo stesso sara' da reputarsi nullo e quindi "mancante" a norma dell'art. 49, comma 1, lettera f) del codice dei contratti, con la conseguenza che l'avvalimento è da ritenersi illegittimo; - per quanto concerne i documenti da allegare ai contratti ex art. 137 del d.P.R. n. 207/2010 "i documenti indicati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, purché siano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, che devono essere materialmente allegati al contratto"; - la previsione dell'art. 137, comma 3 d.P.R. n. 207/2010 innanzi citata, deve considerarsi applicabile in via analogica anche per gli appalti di servizi e di forniture; - in materia di SOA, l'impresa in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio; - gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso da indicare nei bandi relativi ai sensi dell'art. 131, comma 3 d.lgs. n. 163/06, conseguentemente "ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera e), del regolamento tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell'esecutore) sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso".   Inoltre, ha chiarito alcuni aspetti concernenti la trasformazione del contratto di avvalimento in contratto di subappalto ai sensi dell'art. 49, comma 10 d.lgs. n. 163/06, tuttavia "La facoltà di trasformazione dell'avvalimento in subappalto non può, però, essere esercitata in modo automatico, dovendo, di converso, l'appaltatore, necessariamente, proporre l'istanza all'uopo prescritta e rispettare le disposizioni di cui all'art. 118 del codice (a titolo esemplificativo, conferire un prezzo al subappaltatore con un ribasso non superiore al 20% dei valori di offerta - a nulla valendo l'eventuale prezzo concordato per l'avvalimento - e trasferendo al subappaltatore i costi della sicurezza per le attivita' realizzate, anche se questi non erano dovuti in costanza di mero avvalimento)".     Pubblicata la determinazione dell'AVCP 10.10.2012, n. 4 recante "BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici", ma chi si aspettava i bandi-tipo rimarrà deluso...   Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis, secondo periodo d.lgs. n. 163/06 "Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo". Si pone, pertanto, il problema se la determinazione n. 4/2012 sia idonea ad integrare la previsione di cui al primo periodo ("I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis"), divendo così ulteriore fonte degli appalti pubblici oltre al Codice e al Regolamento attuativo.

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