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Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 30 agosto 2018, n. 13 - In conclusione l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato enuncia il seguente principio di diritto: “l’articolo 97, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50 del 2016 (‘Codice dei contratti pubblici’) si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti.  Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’”.       Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 19 settembre 2017, n. 5 - L'art. 86, c.1, d.lgs. n. 163/2006 (e parimenti l'art. 121, c. 1, secondo periodo, del dPR n. 207/2010) vanno interpretati nel senso che, nel determinare il 10% delle offerte con maggiore e minore ribasso (da escludere ai fini dell'individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare 'unica offerta' tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia quando dette offerte si collocano a margine delle ali, sia quando si collocano all'interno.     Tar Campania Salerno Sez. I, 5 aprile 2016, sentenza n. 858 - in presenza di un ricorso principale manifestamente infondato, è possibile procedere all'esame prioritario dello stesso, pur a fronte della proposizione, da parte del controinteressato, di un ricorso incidentale – del quale peraltro se ne lamenta la tardività – avente contenuto "paralizzante" - Al fine di circoscrivere il perimetro nel quale può muoversi il sindacato di questo giudice, il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “Nelle gare pubbliche il giudizio, che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale dell'Amministrazione, di per sé insindacabile, salva l'ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto e il giudizio conclusivo ha natura globale e sintetico sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2016, n. 1032)

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