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TAR Lazio, Roma, I, 15 settembre 2016 n. 9759 - I pareri resi dall'ANAC  ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. n. 163/2006, come integrato dall’art. 19, commi 1 e 2, d.l. n. 90/14, conv. in l. n. 114/14, hanno carattere non vincolante, con la conseguenza che il soggetto istituzionale cui il parere è indirizzato ben potrebbe discostarsi dal medesimo con determinazione congruamente motivata. Pertanto la concreta lesività del parere in questione si manifesta solo nell’ipotesi in cui sia trasposto o richiamato nell'atto conclusivo del procedimento che dispone in senso conforme ma non prima.   Pubblicato in G.U. n. 192 del 18.08.2016 il regolamento ANAC 20.07.2016 concernente l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso   Comunicato Presidente ANAC 3 agosto 2016 recante ulteriori indicazioni interpretative sul Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016   Pubblicato in G.U. n. 300 del 29.12.2014 il regolamento ANAC 9.12.2014 concernente l'attività di vigilanza e gli accertamenti  ispettivi  nel  settore  dei contratti pubblici.   L'AVCP prima di procedere alle iscrizioni nel casellario informatico deve comunicare l'avvio del procedimento e assicurare il rispetto delle guarentigie procedimentali.   Cons. St., ad.. plen., 4 maggio 2012, n. 8 "In tema di garanzie partecipative relative al procedimento di iscrizione nel casellario informatico, la giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che esse sono, in linea di principio, sempre dovute, salvo ad ammettere equipollenti quando la segnalazione da parte della stazione appaltante e la conseguente iscrizione sono un atto dovuto [Cons. St., sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3754; Id., 24 dicembre 2009, n. 8720; Id., 4 agosto 2009, n. 4905]. Si è affermato che dell'avvio del procedimento di iscrizione di dati nel casellario informatico presso l'Autorità di vigilanza deve essere notiziato l'interessato, anche quando la trasmissione di atti al casellario, da parte delle stazioni appaltanti, è dovuta in adempimento di disposizioni di legge, attese le conseguenze rilevanti che derivano da tale iscrizione e l'indubbio interesse del soggetto all'esattezza delle iscrizioni. Invero, né dalla legge n. 241/1990, né dal sistema della legislazione sui pubblici appalti, si desume una deroga al principio generale dell'avviso di avvio del procedimento, quanto allo specifico procedimento di iscrizione dei dati nel casellario informatico presso l'Osservatorio. Anzi, una conferma della necessità di garantire la partecipazione (mediante avviso di avvio del procedimento e mediante contraddittorio) nel procedimento di iscrizione di dati e notizie nel casellario informatico si desume proprio dalla determinazione n. 1/2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che ha istituito il casellario informatico per servizi e forniture [Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905]. A ciò aggiungasi che sia il regolamento di esecuzione del codice appalti, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sia la delibera n. 1/2010 dell’Autorità di vigilanza, prevedono garanzie partecipative quanto al procedimento di iscrizione nel casellario"

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