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Con sentenza CGUE 11.12.2014, C. 113-13 riconoscere la compatibilità con l'ordinamento eurounitario del sistema italiano delle pubbliche assistenze, sancendo che "Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l’ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata".   Interessante decisione del T.A.R. Liguria, sez. II, 26 settembre 2014, n. 1377 la quale chiarisce che l'accordo tra Regione Liguria e Vigili del Fuoco per l’effettuazione di un servizio di elisoccorso tecnico-sanitario costituisce legittima applicazione dell'art. 15 l. n. 241/90 e non viola i prinicipi della concorrenza e dell'evidenza pubblica. Il T.A.R. ligure ricorda infatti che "A conferma della legittimità della scelta regionale, la sentenza della III sez. del CdS del 2013 sopra citata, che il Collegio condivide e, sostanzialmente, ricalca la precedente pronuncia di questo tribunale nella materia trattata (Tar Liguria, II n.1524\2012), ha affermato che “la forma dell’accordo tra amministrazioni interessate costituisce lo strumento più appropriato per il soddisfacimento dell’interesse pubblico, coordinando in un quadro unitario, le specifiche competenze dalla legge affidate alle diverse amministrazioni”. Coniugare l’attività di tutela della salute, affidata alla regione, con l’utilizzazione dei mezzi tecnici a disposizione dei VV.FF. depositari degli interventi deputati a salvaguardare l’incolumità delle persone in situazioni di pericolo o d’urgenza, costituisce un’attività di cooperazione che giustamente il Consiglio di Stato ritiene una scelta insindacabile spettante alle Amministrazioni, nella valutazione a monte compiuta sulle modalità per migliorare l’efficienza nella gestione dei mezzi di soccorso, che trova la sua previsione nel punto 1.7 dell’accordo della Conferenza Stato-Regioni n.220 del 3\2\2005 avente come oggetto “le linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario in elicottero”. Nello stesso senso va la sentenza del Tar Liguria II sez. n.1925\2008 nella quale si sottolinea come l’accordo tra amministrazioni ex art.15 l.n.241\90 presupponga lo svolgimento di un’attività comune, nella quale le specifiche competenze delle due amministrazioni siano “complementari e sinergiche” per realizzare il miglior risultato possibile dell’interesse pubblico che è alla base dell’accordo".

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