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Con la sentenza 9 giugno 2016 in C- 78/2016 e C-79/2016 la Corte di giustizia UE ha ritenuto conforme ai principi di precauzione e di proporzionalità la decisione della Commissione europea (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015 che, al fine di impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa, ha disposto l’abbattimento degli ulivi nel raggio di 100 metri attorno alle piante infette. Infatti, in virtù del principio di precauzione, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi.   A sua volta il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno gravosa, e che gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi rispetto agli scopi perseguiti.     La legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. n. 122 del 28.5.2015) introduce numerosi nuovi reati in materia ambientale con pene detentive molto pesanti: a) inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) da 2 a 6 anni di reclusione oltre alla multa da 10.000 a 100.000 euro (la pena è aumentata se l'area è vincolata) per chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. b) morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.), qualora accada l'evento morte o una lesione a seguito del compimento del reato di cui alla lettera precedente; c) disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) con reclusione da 5 a 15 anni (la pena è aumentata in area vincolata) per chiunque alternativamente: 1) altera irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) altera l'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo d) è prevista la perseguibilità anche per colpa dei comportamenti di cui ai precedenti artt. 452-bis e 452-quater (art. 452-quinquies) prevendedosi pene diminuite da un terzo ai due terzi; e) impedimento di controllo (art. 454-septies) reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attivita' di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero necompromette gli esiti; f) viene introdotta un'aggravamente speciale cd. "aggravamente ambientale" (art. 452-novies) con procedibilità d'ufficio della fattispecie base; g) obbligo del giudice, laddove è possibile, di ordinare all'autore del reato il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies); h) reato di omessa bonifica (art. 452-terdecies) con pene da 1 a 4 anni di reclusione e multa da 20.000 euro a 80.000 euro per chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato deiluoghi; i) è prevista l'introduzione dei nuovi reati di cui trattasi anche nel d.lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa da parte di persone giuridiche); l) viene introdotta la parte VI-bis nel Codice dei beni ambientali "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale" con la previsione di meccanismo di ravvedimento di carattere generale per le contravvenzioni che consente al contravventore una riduzione della sanzione pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Inoltre la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento; m) sono introdotte modifiche alla l. 150/1992 recante "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica".       E' stato pubblicato in G.U. n. 84 dell'11.4.2015 il d.m. 30 marzo 2015 recante "Linee guida per la verifica di  assoggettabilita'  a  valutazione  di impatto  ambientale  dei  progetti  di  competenza  delle  regioni  e province autonome, previsto dall'articolo  15  del  decreto-legge  24 giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 agosto 2014, n. 116". Tale provvedimento ha la funzione di prescrivere una serie di indirizzi  e  criteri  per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti,  relativiad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati  nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine digarantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale  delle  disposizioni  dettate  dalla  direttiva  2011/92/UE concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati progetti pubblici e privati. Le  linee  guida  integrano  i  criteri  tecnico-dimensionali e localizzativi  utilizzati  per  la  fissazione  delle   soglie   gia' stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.  152/2006  per  le  diverse  categorie  progettuali,  individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla  parte  seconda  del decreto legislativo n. 152/2006, ritenuti rilevanti e  pertinenti  ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre  a  verifica  di assoggettabilita' a VIA.     Il Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403 interviene per chiarire importanti aspetti nell'ambito del contenzioso di uno strumento urbanistico attuativo in variante di uno strumento urbanistico generale: - in materia di legittimazione attiva per l'impugnazione è sufficiente la vicinitas allorché uno o più tra i vizi rilevati investano questioni di carattere ambientale. In tal caso, infatti, si "impone un approccio necessariamente non restrittivo all’individuazione della lesione che potrebbe astrattamente fondare l’interesse all’impugnazione; sul punto, è sufficiente rammentare come – anche sotto la spinta del diritto europeo – la materia della tutela dell’ambiente si connoti per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e dei coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e V.I.A., di legittimazione all’accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi "diffusi" anche quanto al profilo della legittimazione processuale"; - gli accordi di programma non hanno un'efficacia immediatamente lesiva e, pertanto, non devono essere immediatamente impugnati, alloquando il contenuto dell'accordo debba essere riservata in un piano urbanistico e poco importante se vi sia una sostanziale identità tra il contenuto dell'accordo e quello del piano medesimo; - viene confermato che l'impugnazione di una delibera di adozione di un piano urbanistico non è indispensabile potendo la parte attendere la deliberazione di approvazione del piano medesimo; - il termine di inizio della procedura di VAS dev'essere individuato nella data di convocazione della prima conferenza di servizi prodromica all'accordi di programma, mentre le attività precedenti non hanno rilevanza, ciò in rapporto al disposto  dell’art. 52 del d.lgs. nr. 152 del 2006, il quale, dopo aver fissato al 31 luglio 2007 l’entrata in vigore della nuove disposizioni in tema di V.A.S., precisava in via transitoria che: "... I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell’interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all’epoca della presentazione di detta istanza"; - i presupposti della procedura di VAS sono esclusivamente di natura oggettiva e prescindono qualsiavoglia volontà dell'Amministrazione civica "potendo differenziarsi soltanto fra le ipotesi in cui tale verifica è obbligatoria ex lege e quelle in cui è meramente facoltativa, imponendo il legislatore soltanto una preliminare verifica di assoggettabilità (c.d. screening) intesa appunto ad accertare se l’intervento debba o meno essere assoggettato alla verifica ambientale"; - la VAS fa effettuata nella fase di accordo di programma. A tal fine è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. nr. 152 del 2006, che così recita: "...La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione". Ai fini della successiva approvazione del P.U.O. potrebbe trovare applicazione il comma 3 del già citato art. 6 del d.lgs. nr. 152 del 2006, che per le "piccole aree a livello locale" richiede non la V.A.S. obbligatoria, ma la semplice verifica di assoggettabilità di cui al successivo art. 12; pertanto, una volta effettuata la V.A.S. in sede di predisposizione dell’accordo di programma non sarebbe stata necessaria un’ulteriore V.A.S. ai fini della formazione del P.U.O., dovendo procedersi soltanto a verifica di assoggettabilità: con l’unica precisazione che, ovviamente, anche tale verifica – che ai sensi del citato art. 12 deve precedere l’eventuale V.A.S. – non potrà giammai essere effettuata ex post, dovendo pur sempre intervenire nella fase di predisposizione del piano; - è possibile procedere a un’unica procedura di verifica, con unitaria consultazione del pubblico, nell’ambito della V.A.S., in occasione della quale procedere anche allo screening preliminare per i progetti ricompresi nel piano (l’art. 20 del d.lgs. nr. 152 del 2006 disciplina, per l’appunto, la verifica di assoggettabilità a V.I.A.), all’esito del quale si accerterà se occorrerà o meno, prima del permesso di costruire, procedere all’ulteriore procedura di V.I.A.      E' stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2014 - S.O. n. 27 il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)» che ha introdotto numerose modifiche al Codice dell'Ambiente, tra cui: - l'introduzione, anche a livello definitorio, delle migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT); - definizione di suolo e di acque sotterranee; - istituzione del Titolo III-bis su INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI - istituzione della Parte V-bis sulle sulle installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio; - sostituzione dell'Allegato VIII, Parte II, dell'Allegato IX, Parte II oltre ad altre ulteriori modifiche Fonte dei testi normativi è www.normattiva.it

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